L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE) è un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. L’INPS mette a disposizione degli utenti delle istruzioni su come compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) per la richiesta dell’ ISEE.

La DSU e l’ ISEE sono utilizzati dagli utenti che fanno richiesta di prestazioni sociali agevolate, ovvero di tutte le prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ossia basata sulla cosiddetta prova dei mezzi.

Il Sistema Informativo ISEE (SII) è consultato dagli enti erogatori ai fini della verifica del possesso dei requisiti da parte di chi abbia richiesto una prestazione sociale agevolata.


In particolare, gli enti acquisiscono il valore ISEE, la composizione del nucleo familiare e le informazioni della DSU con le modalità precisate dalla circolare INPS 10 aprile 2015, n. 73.
L’ ISEE consente agli utenti di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.
L’ ISEE è calcolato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica ( ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.
Scala di equivalenza
Numero dei componenti
Parametro
1
1,00
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Sono previste maggiorazioni di:
0,35 per ogni ulteriore componente;
0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni.
Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.
Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.