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Eredità
Accettazione o rinuncia eredità
L’eredità può essere:
- Accettata in modo puro e semplice;
- Accettata con beneficio di inventario (devono accettare con beneficio di inventario gli eredi minori, gli interdetti e gli inabilitati; tale procedura può essere attivata anche da tutti gli altri eredi a prescindere dallo stato di incapacità, allo scopo di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. L’inventario è l’elenco di debiti e crediti del deceduto e deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o da un notaio. La redazione dell’inventario deve essere conclusa entro 3 mesi dalla data del decesso);
- Rinunciata (il verbale di rinuncia all’eredità deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o per atto di notaio e deve essere effettuata entro 3 mesi dalla data del decesso. La quota rinunciata spetta agli altri eredi. Il coniuge che rinuncia all’eredità mantiene comunque il diritto alla pensione di reversibilità e il diritto di abitazione sulla casa coniugale. La rinuncia è preclusa se prima dell’adempimento si sono compiuti atti relativi ai beni del deceduto).